Le nostre proposte

Informazioni

Per info scrivete al Consigliere Giuseppe Zileni (twitter: @gzileni)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO II - IL COMUNE

Art.2 - Definizione del Comune

  1. Il Comune rappresenta la comunità locale che vive e lavora sul proprio territorio indipendentemente dalla città o Stato di provenienza, esso ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Il Comune, a mezzo degli organi istituzionali elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, esprime l’autonomia politica della propria Comunità.
  3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
  4. Il Comune si riconosce nel processo di unità di integrazione dell’Unione Europea e promuove e aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie locali, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri Paesi membri e al superamento delle barriere tra popoli e culture;
  5. Il Comune favorisce l’apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell’inderogabile rispetto dell’ordinamento statuale, regionale e locale.

Art.2 bis - Amministrazione Aperta

  1. Il Comune fonda il suo ruolo come piattaforma abilitante per una nuova collaborazione tra le diverse componenti della società attraverso un uso pervasivo ed intelligente delle proprie risorse, e della tecnologia disponibile rendendo possibile l’accountability e la partecipazione consapevole alle decisioni con trasparenza ed un’efficace comunicazione;
  2. Il Comune stabilisce i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere e sulla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sui valori di partecipazione, democrazia, trasparenza, fiducia, coesione sociale, lavoro, tutela della salute, sicurezza fisica ma anche sociale ed economica;
  3. In Comune organizza i suoi processi decisionali sui dati e sulla loro corretta analisi e diffusione permettendo politiche partecipate e servizi disegnati sulle esigenze e bisogni di ciascun cittadino;

Art.5 bis - Cittadinanza Digitale

  1. Il Comune considera fondamentale la cultura per una piena coscienza dei diritti di cittadinanza digitale;
  2. Il Comune si impegna con le sue risorse ad investire in competenze tecniche manageriali e giuridiche affinché ci sia una strategia digitale chiara e visibile per un uso corretto delle risorse che portino a risultati attesi con responsabilità, trasparenza e serietà;
  3. Il Comune deve riconoscere per il personale pubblico il valore della competenza e formazione continua e costante legati alle tematiche del digitale in continua evoluzione, per qualsiasi titolo di studio.

Art.8 bis - Software Libero

Il Comune si impegna ad adottare il più possibile soluzioni a codice sorgente aperto per favorire l’indipendenza dai fornitori , la sicurezza e l’accessibilità al patrimonio informativo pubblico

Art.5 quater - Open Innovation

  1. Il Comune promuove strumenti concreti per la circolazione delle informazioni e delle competenze per la definizione di obiettivi strategici per far nascere e sviluppare competenze complementari per accelerare i processi di innovazione, dare cittadinanza alle progettualità che consentirà di co-disegnare le opportunità;
  2. Il Comune facilita incontri fra professionisti dell’innovazione, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca pubblici e privati, università, con l’obiettivo di mettere a sistema le loro competenze e promuovere lo sviluppo di progetti che contribuiscano ad affrontare le sfide strategiche per la crescita della città in campo industriale, economico e sociale.

Art.8 bis - Codice etico

  1. Il Comune adotta il Codice Etico degli Amministratori con l’intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività dell’Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa;
  2. Con l’adesione al Codice Etico, gli Amministratori si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi di fedeltà allo Stato, all’osservanza delle leggi, all’ imparzialità ed al buon andamento dell’amministrazione, che richiedono, a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell’esclusivo interesse della Nazione e della
  3. Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio della comunità. Le disposizioni del Codice si applicano anche agli amministratori degli organismi partecipati, nominati e/o incaricati dal Comune di Gioia del Colle;
  4. Gli Amministratori si impegnano ad uniformare la propria azione ai principi enunciati;
  5. Gli Amministratori si impegnano, inoltre, ad attuare concretamente il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.15 - Commissioni Consiliari

  1. Il Consiglio, dopo il suo insediamento e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni da esso, istituisce Commissioni Consiliari Permanenti costituite nel proprio seno con il criterio proporzionale;
  2. Il Consiglio costituisce la Commissione consiliare sulla Trasparenza alla cui presidenza è chiamato a turno un rappresentante dei gruppi di opposizione, con il compito di vigilare e sovrintendere alla completa ed efficace applicazione del principio di trasparenza per tutto ciò che concerne l’attività del Comune;
  3. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare, di volta in volta, commissioni temporanee con compiti speciali.
  4. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare, di volta in volta, commissioni temporanee con compiti speciali;
  5. Il Consiglio può anche nominare Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la cui Presidenza viene attribuita a Consiglieri delle opposizioni.;
  6. Il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune, alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti Strumentali ed Ausiliari e di Aziende dipendenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio, tranne che nei casi stabiliti dalla legge.
  7. Un terzo dei consiglieri può richiedere l’istituzione di una commissione di indagine, indicandone i motivi; la relativa delibera istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
  8. Il Consiglio costituisce la Commissione consiliare sulla Trasparenza alla cui presidenza è chiamato a turno un rappresentante dei gruppi di opposizione, con il compito di vigilare e sovrintendere alla completa ed efficace applicazione del principio di trasparenza per tutto ciò che concerne l’attività del Comune

Art.21 bis - Attività di controllo

  1. Il Consiglio comunale esercita il controllo sulle attività della Giunta comunale, delle Aziende, delle istituzioni.
  2. A tal fine la Giunta Comunale comunica al Consiglio rapporti periodici sull’attuazione delle delibere approvate, sullo stato di avanzamento di piani e programmi, sui processi di cambiamento organizzativi introdotti nel funzionamento degli uffici per migliorare il rendimento delle risorse umane, e sulle innovazioni introdotte per migliorare l’utilizzazione delle risorse strumentali.

Art.34 bis - Accesso ai servizi

  1. Il Comune assicura l’accesso ai servizi e la razionalizzazione dell’orario di apertura degli uffici in funzione della miglior fruibilità da parte del pubblico, con disposizioni volte a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati, ai processi produttivi dei servizi o a specifiche fasi di essi.
  2. Il Comune assicura l’accesso ai servizi per persone con handicap attraverso un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi nelle forme previste dal relativo Regolamento

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

Art.61 bis - Principi generali

  1. Il Comune riconosce nel processo partecipativo inteso come percorso di discussione organizzata in forme di consultazioni tra cittadini, associazioni, imprese all’elaborazione di scelte pubbliche in riferimento ad un futuro progetto o norma di competenza comunale , che mette in comunicazione diversi attori al fine di realizzare un quadro conoscitivo il più possibile condiviso e rappresentativo dalle parti;
  2. Il Comune garantisce favorire la partecipazione dei cittadini all’azione politica e amministrativa e l’esercizio del diritto di cittadinanza anche tramite la rete internet;
  3. Il Comune di Gioia del Colle considera la rete internet un’infrastruttura abilitante ed essenziale per l’esercizio dei diritti di cittadinanza che si manifestano nel cyberspazio;
  4. Il Comune si adopera per favorire la crescita della cultura digitale con particolare riguardo alle categorie a rischio esclusione e al divario di genere, in condizione di parità e di uguaglianza digitale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che favoriscono l’aggravamento del digital divide, in modo da promuovere attivamente la cittadinanza digitale che si manifesta con l’avvento della Società dell’ Informazione, per garantire a tutti i cittadini, una reale accessibilità alla Rete mediante la progressiva disponibilità di infrastrutture a banda larga;

Art.61 ter - Regolamento per la partecipazione

Il Regolamento disciplina i tempi, i modi, lo svolgimento e gli effetti della partecipazione.

Art.61 quater - Unità con funzioni in materia di partecipazione

  1. Il Comune organizza un’apposita unità con funzioni in materia di partecipazione che avrà il compito di:
  1. Certificare la qualità necessaria per l’accesso ai contributi e consulenza metodologica alla conduzione dei processi partecipativi;
  2. Raccogliere, istituire e analizzare i fabbisogni del territorio in qualsiasi ambito, e le istanze di partecipazione valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni, società, imprese, associazioni e cittadini;
  3. Informare, archiviare, pubblicare e diffondere tutte le documentazioni a supporto dei processi partecipativi con le modalità previste da un regolamento;
  4. Organizzare le opportune intese e forme di collaborazione con la Regione Puglia o agenzie e Enti strumentali ad essa;
  5. Progettare la fattibilità di percorsi partecipati per la conoscenza e l’informazione sulle scelte che riguardano il territorio del Comune di Gioia del Colle o questioni di particolare rilevanza sociale o culturale di interesse generale;
  6. Deve permettere di rispettare i limiti imposti dall’ordinamento giuridico e esplicitando le eventuali maggiori spese ovvero minori entrate derivanti dalla proposta partecipativa, specificando le modalità di copertura di tali oneri;

g. Offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici, siti web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa; e. Elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi; f. Valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.

Art.62 bis - Oggetto del processo partecipativo

  1. Gli elettori del Comune possono presentare le domande di avvio di un processo partecipativo possono essere redatte in carta libera o tramite posta elettronica certificata, deve essere accompagnata da una breve relazione circa le motivazioni di interesse per la collettività, e devono permettere l’intervento di un tecnico di garanzia da parte di un’apposita unità organizza di partecipazione istituita dal Comune.
  2. I processi di partecipazione devono definire in maniera chiara e precisa l’oggetto su argomenti inerenti a problemi della città di competenza del Consiglio Comunale.
  3. Gli strumenti di partecipazione non possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
  4. Sono esclusi dai processi partecipativi:
  1. i provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente Statuto;
  2. i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
  3. i provvedimenti concernenti il personale comunale;
  4. i provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
  5. i provvedimenti concernenti l’applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché il complesso delle delibere di bilancio.
  6. tutti i provvedimenti definiti in un apposito regolamento sulla partecipazione;
  1. In ogni caso, i processi partecipativi non possono avere una durata, dal loro avvio, superiore a 6 mesi.

Art.62 ter - Laboratori della innovazione

  1. Il Comune promuove incontri tra cittadini singoli o associati, imprese, e il mondo della ricerca per divulgare le opportunità e definire bisogni e iniziative che potranno essere candidabili attraverso una progettualità aperta e condivisa ai fondi strutturali affinché si crei partecipazione attiva e co-design;
  2. Il Comune promuove Laboratori della innovazione come punti locali di informazione in partecipazione attiva che produrranno report definendo percorsi di proposte, progetti e soluzioni che saranno condivisibili ed a disposizione dei servizi nazionali, regionali e locali, su argomenti di specifico interesse del territorio in materia di Ambiente e Mobilità, Scuola, Politiche Giovanili, Sport, Urbanistica, Lavori Pubblici, Cultura, Attività Produttive, Turismo e Commercio, Sicurezza Urbana, Ricerca e Innovazione, Agricultura;
  3. I Laboratori della innovazione avranno il compito di promuovere:
  1. Attività di formazione per gli operatori locali;
  2. Cultura d’impresa vero le imprese e le scuole;
  3. Attività di accompagnamento per la partecipazione;
  4. Attività di progettazione in co-design;
  5. Proposte per il “Bilancio Partecipativo”.
  1. Il Regolamento sulla partecipazione definisce le norme per il funzionamento dei Laboratori della Innovazione;

Art. 65 ter - Consulta per la Famiglia

  1. Il Comune al fine di perseguire il principio di sussidiarietà tra famiglia ed istituzioni pubbliche ed il diritto di libera scelta da parte della famiglia dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi, è istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta, la Consulta Comunale per la Famiglia di ogni ordine religioso e nazionalità.
  2. La Consulta è dotata di un proprio Regolamento interno che disciplina il numero dei componenti, i criteri generali di costituzione e funzionamento, la durata in carica, i requisiti di accesso.
  3. La Consulta Comunale per la Famiglia svolge le proprie funzioni al fine di un’agevolazione sociale verso il sostegno ai nuovi nuclei familiari, tutela sociale e sanitaria della maternità e paternità, prevenzioni di particolari disagi sociali, promozione di servizi ed opportunità per il benessere delle famiglie e della loro prole, riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società.

Art. 65 quater - Consulta Pari Opportunità

  1. La Consulta Pari Opportunità del Comune di Gioia del Colle viene costituita per garantire, nell’ambito territoriale, l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i generi.
  2. La Consulta Pari Opportunità è un organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta comunale.
  3. La Consulta Pari Opportunità è nominata dal Consiglio comunale e rimane in carica per la durata del mandato dello stesso.
  4. La Consulta Pari Opportunità è dotata di un proprio Regolamento interno.

Art. 65 quinquies - Consulta per le attività produttive e agricole

Il Comune istituisce la Consulta Comunale delle attività produttive, quale organismo permanente di comunicazione e di raccordo tra le categorie commerciali, artigianali, e agricole e l’Ente Locale, al fine di ricercare in collaborazione con i soggetti portatori di interesse, strategie e strumenti adeguati in materia di politiche per lo sviluppo economico e sociale del territorio

CAPO II - INIZIATIVE POPOLARI

Art. 66 - Istanze, petizioni e proposte

  1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni, proposte e iniziativa pubblica agli organi istituzionali del Comune con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti.
  2. Il Sindaco provvede ad iscrivere le petizioni e proposte all’ordine del giorno dell’organo collegiale competente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento al protocollo comunale.
  3. Nello stesso termine verrà data risposta alle istanze. Le istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
  4. Agli effetti del precedente comma, si intende:
  1. per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l’attività degli organi competenti;
  2. per petizione, l’iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati rappresentano agli organi istituzionali del Comune una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiedono contestualmente soddisfacimento;
  3. per proposta, l’iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati chiedono agli organi istituzionali del Comune di adottare uno specifico provvedimento, ovvero di revocarne uno già in essere;
  4. Per iniziativa pubblica, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale presentata da un minimo di consiglieri comunali.
  1. L’autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte ed avviene a norma del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 66 bis - Attivazione del processo partecipativo

  1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, si pronuncia sulla ammissibilità della proposta attivando o meno il processo partecipativo. La valutazione di ammissibilità della proposta di processo partecipativo si basa su criteri definiti dalle norme regolate da un apposito Regolamento.
  2. Nel caso di attivazione del processo partecipativo, il Consiglio Comunale definisce le modalità, gli strumenti, i componenti, servizi e tempi di attuazione.
  3. Il Regolamento sulla partecipazione dovrà definire la legittimità dei proponenti, la competenza del Consiglio Comunale, l’esatta definizione dell’oggetto della partecipazione, la copertura economico- finanziaria, ecc. del processo partecipativo secondo le norme regolate da un apposito Regolamento.
  4. Il diniego dell’avvio del processo di partecipazione, dovrà essere motivato dal Consiglio Comunale.
  5. Nel caso il Consiglio Comunale decida di non rispondere alla proposta dei cittadini, questi possono attivare l’intervento di mediazione della struttura comunale dedicata alla Partecipazione.

Art. 67 - Referendum

  1. Il referendum è rivolto a realizzare il raccordo tra gli interessi della comunità civica e l’attività degli organi comunali.
  2. Il referendum è indetto dal Sindaco in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richiedano 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  4. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti a problemi della città di competenze del Consiglio Comunale come definito dall’Art.57 ter
  5. L’indizione di un referendum sospende le decisioni sulle proposte oggetto del referendum stesso.
  6. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
  7. Le norme sull’ammissibilità del referendum, quando la richiesta provenga dai cittadini elettori, sono decise da una Commissione come stabilito dall’apposito regolamento sulla Partecipazione;
  8. Nel corso del mandato amministrativo consiliare non potranno essere espletati più di due referendum, né potranno essere proposti referendum entro i primi 6 mesi e negli ultimi 6 mesi della legislatura.

Art.67 ter - Crowdfunding civico

  1. Il Comune promuove e diffonde la cultura del crowdfunding e del finanziamento collettivo, l’imprenditorialità, e pratiche innovative nell’ambito culturale, sociale, finanziario, civico, tecnologico, artistico e in tutti gli altri ambiti possibili di applicazione, rendendo i cittadini protagonisti delle scelte urbane attraverso con la partecipazione diretta all’ideazione e al finanziamento delle iniziative di reale interesse pubblico e sociale.
  2. Il Comune si propone di attivare processi di empowerement dei cittadini attraverso il crowdfunding disciplinati attraverso un Regolamento (Regolamento sulla partecipazione potrà contenere le norme per stimolare la collaborazione con i cittadini con una strategia di riutilizzo di spazi pubblici favorendo modelli di economia collaborativa).

CAPO III – ACCESSO AGLI ATTI, DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DIRITTO DI RISPOSTA

Art.70 bis - Pubblicazione, accesso telematico e riutilizzo dei dati pubblici

  1. Il Comune di Gioia del Colle si disciplina sul modello di amministrazione aperta “Open Government” che cerca di rendere procedimenti e decisioni più trasparenti e aperti alla partecipazione dei cittadini;
  2. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Gioia del Colle, prodotti o acquisiti nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, favorendo opportunità economiche e promozione della partecipazione consapevole all’attività politica e amministrativa, nei limiti previsti dalla legge.
  3. Le modalità di accesso e riutilizzo del dato sono disciplinate da un Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (Open data).

(Verrà sviluppato un apposito Regolamento sugli Open Data)

Art. 70 ter - Profili professionali per la Comunicazione e Informazione

  1. Il Comune prevede distinti profili professionali idonei a valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione secondo le normative dei contratti nazionali del lavoro pubblico in vigore;
  2. Le attività di informazione e comunicazione saranno previste in coerenza con i modelli organizzativi dell’Ente tenendo conto anche della normativa di settore;

Art. 71 - Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni

  1. l’informazione sugli atti del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità̀ previste dal regolamento;
  2. l’informazione sull’attività̀ del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata anche mediante rapporti continuativi con gli organi di informazione e l’istituzione di un apposito ufficio per le informazioni e di servizi decentrati di informazione;
  3. il Comune si dota di un bollettino degli atti; i contenuti, le periodicità̀ e le modalità̀ di diffusione sono stabiliti dal regolamento;
  4. con apposita normativa viene regolamentato il diritto di accesso agli atti amministrativi e il funzionamento dell’Albo Pretorio.
  5. Tutti gli atti dell’Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco nei casi previsti dalla legge;
  6. Tutti i cittadini singoli e associati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi nonchè di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande e progetti, e altresì, in generale, delle informazioni in possesso dell’Amministrazione secondo le disposizioni di legge vigenti ed appositi regolamenti comunali.

Art. 71 bis - Le situazioni giuridiche soggettive

  1. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande o pubblicandole nelle debite forme di legge o tramite le più appropriate forme di comunicazione;
  2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
  3. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell’Amministrazione.

Art. 71 ter - Ufficio relazioni con il pubblico

E” istituito l’Ufficio per le relazioni con il pubblico organicamente e sistematicamente preposto a garantire il reale esercizio del diritto di informazione secondo le modalità stabilite dal regolamento, nonchè per promuovere iniziative di comunicazione di pubblico interesse.

Art. 71 quater - Limitazioni dell’accesso alle informazioni

  1. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dalla legge e nei limiti stabiliti dal presente articolo;
  2. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione scritta del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
  3. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
  4. Il Sindaco ha facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’attività amministrativa;
  5. Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge;
  6. E” considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall’Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

Art. 72 - Informazione

  1. Il Comune si attiva attraverso il suo sito e istituzionale e canali internet di comunicazione ufficiali al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sullo stato di avanzamento e caratteristiche tecniche dei progetti di percorso partecipato, nonché sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere;
  2. L’informazione attivata dall’Amministrazione per i cittadini, deve essere chiara, esatta, completa e secondo i tempi previsti previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, secondo le forme di pubblicità previste dalle leggi e dal Regolamento sulla partecipazione;
  3. L’Amministrazione è tenuta a convocare, almeno una volta l’anno una conferenza cittadina per illustrare e discutere l’attività svolta;

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 78 - Diffusione dello Statuto

Al fine di garantire l’informazione sui valori e sulle norme dello Statuto fra i cittadini e le persone di diversa lingua, nazionalità, cultura, religione che vivono ed operano nel territorio, il Comune rende disponibile il testo dello Statuto tradotto in altre lingue rappresentative delle comunità presenti sul territorio e promuove la diffusione all’interno di scuole di ogni ordine e grado e attraverso ogni mezzo di comunicazione.